Art. 27 — (Rispetto delle norme di interesse generale)
1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
CAPO IV - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO