Art. 311-ter — (Ordine di porre termine alle violazioni) 1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183, l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310