Art. 324-novies — (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies
CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE