Art. 88 — ( Disposizioni applicabili)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. 2. (……..) 3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.