Art. 1102 — Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Corte d'Appello, Milano, sez. III, sentenza 18 maggio 2017 n° 2145, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 luglio 2007, n. 15913, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 dicembre 2007, n. 26796, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10324, Tribunale di Lecce, sez. Maglie, sentenza 21 giugno 2008, n. 211, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1547 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 29 ottobre 2009, n. 3237.