Art. 1117 — Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a goddimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti ei lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi ei sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l' energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ei relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 28 febbraio 2018 n° 4687 , Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 16 gennaio 2018 n° 884 , Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 31 gennaio 2006, n. 2046 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2305, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 gennaio 2008, n. 730 , Cassazione Civile, sez. II, sentenza 4 marzo 2008, n. 5891, Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza 27 marzo 2009, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 luglio 2009, n. 16829 e Cassazione civile, sez. III, sentenza 20 luglio 2009, n. 16832 , Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19329 e Cassazione civile, sez. II,sentenza 18 settembre 2009, n. 20237.