Art. 1122 — Opere su parti di proprietà o uso individuale
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinati all'uso comune, che siano stato attribuito in proprietà esclusiva o destinato all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è dato preventivamente la notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.