Art. 1123 — Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le modifiche deliberate dalla sono particolarmente dai condomini in misura al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2017 n° 22856, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28 aprile 2017 n° 10621, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24 giugno 2008, n. 17201.