Art. 1168 — Azione di reintegrazione

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

Convivenza difficile madre-figlia, esperibile reintegra nel possesso della casa?, Tribunale di Brindisi, sezione civile, ordinanza 5 marzo 2020.

Tribunale di Modena, sez. II, sentenza 30 aprile 2008 e Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 maggio 2008, n. 12751.