Art. 1198 — Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.

Cessione del credito a garanzia: cessionario può escutere il debitore originario, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092