Art. 1228 — Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Tribunale, Roma, sez. XIII, sentenza 26 giugno 2017, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13953, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36502, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15895 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20825. Cfr. anche la formula "Atto di citazione per danni nei confronti di medico e struttura sanitaria", tratta da FormularioCivile.it.