Art. 1247 — Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.