Art. 1294 — Solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 31/05/2017, n. , 13706, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 luglio 2009, n. 16920.