Art. 1385 — Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
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Accettare la restituzione dell’assegno non equivale a rinunciare al doppio della caparra, Cassazione civile, sez. II, sentenza 12 luglio 2021, n. 19801
Recesso del contratto con più parti: c'è il litisconsorzio necessario, Cassazione civile, sez. II, sentenza 31 gennaio 2019 n° 2969.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 marzo 2008, n. 6463, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 aprile 2008, n. 10394 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 553.