Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.