Art. 1456 — Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Vedi voce "Clausola risolutiva espressa" di AltalexPedia. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 settembre 2008, n. 4304.