Art. 1488 — Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da questo obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.