Art. 1531 — Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito , gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari il diritto di voto , spetta al venditore fino al momento della consegna.