Art. 157 — Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Marito separato torna a vivere nella casa coniugale: è riconciliazione, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11636.