Art. 1591 — Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Vedi:

Massimario.it: Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 agosto 2007, n. 17844; Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 3 novembre 2009, n. 23198.