Art. 1763 — Fideiussione del mediatore

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

Art. 1764. Sanzioni.

Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.