Art. 1916 — Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Risarcimento del danno differenziale e rivalsa dell'assicurazione sociale, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24473
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22 maggio 2018 n° 12566, Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22 maggio 2018 n° 12565, Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 12 febbraio 2018 n° 3296.