Art. 1917 — Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Assicurazione: spese di resistenza rientrano nel rischio assicurato?, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3011

Compagnia nega rimborso di spese legali se assicurato sceglie l’avvocato, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4202.

Rc professionale: quali spese processuali sono coperte, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04 maggio 2018 n° 10595.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 24 settembre 2018 n° 22437, Cassazione civile, sez. III, sentenza 20 agosto 2018 n° 20786, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04 maggio 2018 n° 10595, Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018 n° 1465, Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 2009, n. 63.