Art. 1956 — Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Fideiussione per obbligazione futura, creditore garantito ha obbligo di protezione, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32774.

Tribunale, Taranto, sez. II civile, sentenza 15 settembre 2017 n° 2313.