Art. 2041 — Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Vedi voce "Arricchimento senza causa" di AltalexPedia.

Lavori extra-contratto: è responsabile il funzionario che li ha commissionati, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 settembre 2020, n. 19958

Matrimonio salta? All’ex genero spettano i soldi spesi nella ristrutturazione, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8813

Attribuzioni patrimoniali tra ex conviventi, qual è la loro sorte?, Cassazione civile, sez. III, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2392