Art. 2050 — Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 10 maggio 2018 n° 11272, Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 12 aprile 2018 n° 9158, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 maggio 2008, n. 20062, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3528, Tribunale di Modena, sentenza 14 maggio 2009 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 dicembre 2009, n. 26516.