Art. 2056 — Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Occupazione di immobile sine titulo: il danno è in re ipsa?, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36251
Danno patrimoniale, come calcolarlo se la vittima non percepisce reddito?, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 novembre 2018 n° 30472, Cassazione civile, sez. III, sentenza 25 maggio 2018 n° 13071, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 05 maggio 2017 n° 10906, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9233, Tribunale di Roma, sez. XII, sentenza 3 giugno 2008, n. 11335, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19445, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 gennaio 2009, n. 469, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053.