Art. 2087 — Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (1).
Mobbing: spetta al lavoratore provarlo, Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 23 giugno 2020, n. 12364
Pubblico impiego: la laurea non dà diritto a mansioni superiori, Cass. Civile, sez. III, sentenza 17 aprile 2013, n. 9240.
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 11 dicembre 2017 n° 29582, Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 22 marzo 2018 n° 7097, Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 26 febbraio 2018 n° 3871, Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza 19 febbraio 2018 n° 3977, Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 20 dicembre 2017 n° 30606, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 02 agosto 2017 n° 19270, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 04 luglio 2017 n° 16393, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 08 giugno 2017 n° 14313, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 20 agosto 2007, n. 16148 e Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27 dicembre 2007, n. 6687, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 7 novembre 2007, n. 23162, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 gennaio 2008, n. 1068, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1971, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1988, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 1 febbraio 2008, n. 5117, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4067, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4718, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4781, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 aprile 2008, n. 9817, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 aprile 2008, n. 9898, Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 15 aprile 2008, n. 1739, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 aprile 2008, n. 16466, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 20 maggio 2008, n. 12735, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 3 luglio 2008, n. 18376, Corte d'Appello di Potenza, sez. lavoro, sentenza 18 luglio 2008, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2008, n. 20188, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 11 settembre 2008, n. 22858, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38819, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 7 gennaio 2009, n. 45, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 gennaio 2009, n. 1838, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 17 febbraio 2009, n. 3785,e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 17 marzo 2009, n. 6454, Tribunale di Lanusei, sentenza 31 marzo 2009, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 30 giugno 2009, n. 15327 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22 febbraio 2010, n. 4063.
[Art. 2088.
Responsabilità dell'imprenditore.
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai princìpi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative].
[Art. 2089.
Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore.
Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo 2091].
[Art. 2090.
Procedimento.
Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta la istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.
Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 426 del codice di procedura civile].
[Art. 2091.
Sanzioni .
La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.
Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.
Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee].
[Art. 2092.
Sanzioni previste da leggi speciali .
Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico].