Art. 2110 — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] , dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] , dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
Periodo di comporto: lavoratore può continuare la malattia con le ferie, Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 14 settembre 2020, n. 19062
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22 maggio 2018 n° 12568, Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza 19 ottobre 2017 n° 24766, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 gennaio 2008, n. 278.