Art. 2118 — Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] , dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Preavviso: il datore non deve pagare l'indennità se vi rinuncia, Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza del 13 ottobre 2021, n. 27934
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2233 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21795.