Art. 2119 — Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato , o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza .

Cassazione civile, sez. VI-L, ordinanza 26 ottobre 2018 n° 27199, Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 27 aprile 2018 n° 10280, Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza 12 febbraio 2018 n° 3315, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25 maggio 2017 n° 13196, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 09 maggio 2017 n° 7130, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 febbraio 2017 n° 3854, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 9 luglio 2007, n. 15334, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 12 ottobre 2007, n. 21445, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21221 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21795.