Art. 2137 — Responsabilità dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.