Art. 214 — Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito
Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.]
Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.]