Art. 2152 — Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice [sentite, ove occorra, le associazioni professionali] , e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.