Art. 2168 — Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.