Art. 218
Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.