Art. 2187 — Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati delle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Nei rapporti di associazione agraria regolati delle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.