Art. 2229 — Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] , sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Consulenza aziendale non è attività riservata a professionisti iscritti all'albo, Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 luglio 2020, n. 14247

Professionisti iscritti all’albo: sono esclusivisti dell’attività di consulenza?, Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 luglio 2020, n. 14247

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 aprile 2017 n° 10437.