Art. 2237 — Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Avvocato ha diritto solo alle spese sostenute in caso di recesso del cliente, Cassazione civile, sez. II, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 185.

Cassazione civile, sez. II, sentenza 15 ottobre 2018 n° 25668, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25 giugno 2007, n. 14702.