Art. 226 — Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla.]