Art. 2318 — Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.