Art. 236 — Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. (1)
Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio . (1)
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. (1)
Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio . (1)