Art. 238 — rreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita. (1)

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.(2)

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