Art. 2598 — Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Concorrenza sleale e storno di dipendenti: occorre l’animus nocendi, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3865.

Vendita sottocosto senza posizione dominante, è concorrenza sleale?, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2980.

Corte d'Appello, Roma, sez. Impresa, sentenza 02 novembre 2017 n° 6944, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 luglio 2009, n. 17144 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23045.