Art. 2641 — Confisca
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
Reati societari: confisca per equivalente solo se non è attuabile quella diretta, Cassazione penale, sez. V, sentenza 18 febbraio 2021, n. 6391
[Art. 2642.
Comunicazione della sentenza di condanna]