Art. 2744 — Divieto del patto commissorio
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Vendita a scopo di garanzia con patto marciano, necessari criteri certi di stima, Cassazione civile, sez. III, sentenza 17 gennaio 2020, n. 844.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19288 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 18 gennaio 2010, n. 649.