Art. 2878 — Cause di estinzione

L'ipoteca si estingue:

1) con la cancellazione dell'iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro il termine indicato dall'articolo 2847;

3) con l'estinguersi dell'obbligazione;

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva.

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.