Art. 2881 — Nuova iscrizione dell'ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca , e la iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.