Art. 2929 — Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
SEZIONE I-BIS Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito