Art. 293 — Divieto d'adozione di figli

I figli non possono essere adottati dai loro genitori.

[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.]

[Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione.]